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D.M. 05/02/199813.26 Tipologia: Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, scuole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio [100306] [010202] [110203]. 13.26.1 Provenienza: Demolizione delle celle elettroniche e produzione di elettrodi in grafite, produzione dell'alluminio per via elettronica. 13.26.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni e polveri di carbone contenenti C fino al 98%, F fino al 20%, Al fino al 25%, S fino all'1%, cianuri liberi = 500 ppm e ceneri < 8%. 13.26.3 Attività di recupero: previa separazione dell'asta metallica; macinazione e vagliatura: a) altiforni per la produzione della ghisa come combustibili e additivi [R5]; b) forni elettrici nella produzione dell'acciaio, come diossifidanti e fluidificanti e ricarburanti [R5] c) riutilizzo per la produzione di elettrodi [R5] d) cementifici [R5] . 13.26.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) ghisa nelle forme usualmente commercializzate; b) acciai nelle forme usualmente commercializzate; c) elettrodi nelle forme usualmente commercializzate; d) cemento nelle forme usualmente commercializzate. 13.27 Tipologia: rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi [101204] [101202] [101203] [101205]. 13.27.1 Provenienza: abbattimento emissioni di fluoro mediamente composti di calcio; 13.27.2 Caratteristiche del rifiuto: residui composti da carbonati e idrati di calcio e composti silico - alluminosi e colloidali. 13.27.3 Attività di recupero: cementifici [R5]. 13.27.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti: cemento nelle forme usualmente commercializzate. 13.28 Tipologia: soluzione reflua a base di solfuro di sodio [060302]. 13.28.1 Provenienza: industria chimica. 13.28.2 Caratteristiche del rifiuto: solfuro di sodio 10% - 20% polisolfuri 6% - 8% acqua > 70% idrato sodico < 1% solfuro di carbonio < 1 ppm idrogeno solforato libero 3 - 4 ppm. 13.28.3 Attività di recupero: riutilizzo tal quale nell'industria conciaria in luogo del solfuro sodico 60 - 70% [R5]. 13.29 Tipologia: Fluidi HALON compressi e liquefatti [160501]. 13.29.1 Provenienza: Attività di manutenzione e/o smantellamento di apparecchiature e impianti antincendio e di inertizzazione. 13.29.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: Fluidi HALON con contenimento di acqua < 60 ppm, acidi < 6 ppm, e particolato dai 30 ai 60 micron. 13.29.3 Attività di recupero: Svuotamento delle bombole, filtrazione del particolato, rimozione del contenuto d'acqua e separazione dell'azoto [R3]. 13.29.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Fluidi HALON con contenuto di acqua < 20 ppm, acidi < 2 ppm e particolato < 30 micron, nelle forme usualmente commercializzate. 14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR 14.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160105]. 14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e di assimilati. 14.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata. Nella produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) è ammesso per una percentuale massima del 50% in peso l'impiego di rifiuti dichiarati assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da: -plastiche non clorurate -poliaccoppiati -gomme sintetiche non clorurate -resine e fibre artificiali e sintetiche con contenuto di Cl < a 0,5% in massa; -pneumatici fuori uso. 14.1.3 Attività di recupero: produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione; separazione; trattamento: triturazione, eventuali trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione. Il combustibile derivato da rifiuti deve avere le caratteristiche individuate alla voce 1 dell'allegato 3 al presente D.M.. L'utilizzo del CDR è, comunque, soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso, i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 24 maggio 1988 n. 203. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm3. Le aree di ricevimento, stoccaggio, eventuale selezione e produzione di CDR, comprese quelle eventuali per l'essiccamento e l'addensamento del rifiuto devono disporre di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta di eventuale percolato. L'impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L'arca dell'impianto deve essere recintata. 15 RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA 15.1 Tipologia: frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica [020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030306] [190805] [200302] [200201] [200108]. 15.1.1 Provenienza: raccolta differenziata di frazione umida dei rifiuti urbani e raccolta selettiva dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a matrice organica. 15.1.2 Caratteristiche del rifiuto: frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica. 15.1.3 Attività di recupero: produzione di biogas mediante: - processo di digestione anaerobica previo eventuale trattamento di separazione dei materiali indesiderabili finalizzato a ottenere una matrice con contenuto di materiali indesiderabili massimo pari la 3% in peso sul tal quale e triturazione; Si intende per digestione anaerobica il processo di trasformazione della sostanza organica da condursi in reattori chiusi (digestori), in completa assenza di ossigeno (anaerobiosi) con formazione di un gas costituito prevalentemente da CH4 e CO2 (biogas). Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione della frazione organica e produzione di biogas devono avvenire in ambiente chiuso; i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimiz- zare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 203/88. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm3. L'impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L'area dell'impianto deve essere recintata. Il biogas derivato deve essere trattato per l'abbattimento del contenuto di particolato, HCl, H2S, NH3 e deve avere le caratteristiche individuate alla voce 2 dell'allegato 3 al presente D.M.: il suo utilizzo è, comunque, soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni. 16. RIFIUTI COMPOSTABILI 16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da: a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108] [200302]; b) Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole [020103]; c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102] [030101] [030103] [030301]; d) Rifiuti vegetali derivanti da attività agro -industriali [020304] [020501] [020701] [020702] [020704]; e) Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa [040201]; f) Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta [040202]; g) deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione [020106]; h) scarti di legno non impregnato [150103] [200107] [030101] [030199]; i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [200101] [150101]; j) fibra e fanghi di carta [030306]; k) contenuto dei prestomaci [020102]; l) Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde or namentale [200201]. m) fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190804] [190805] [020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190602]; n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101] [100102] [100103]. 16.1.1 Provenienza: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono derivare rispettivamente da: a) frazione umida derivante da raccolta differenziata di RSU; b) coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli; c) attività forestali e lavorazione del legno vergine; d) lavorazione dei prodotti agricoli; e) e f) preparazione filatura, tessitura di fibre tessili vegetali ed animali; g) allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare; h) fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi, legno non impregnato (cassette, pallets); i) e j) industria della carta; k) industria della macellazione; l) manutenzione del verde ornamentale; m) impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria ali mentare; n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegeta li. 16.1.2. Caratteristiche del rifiuto: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono avere rispettivamente le seguenti caratteristiche: a) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata prima della raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi; b) il rifiuto deve derivate dalle ordinarie pratiche agricole; c) il rifiuto deve derivate dalla ordinarie pratiche forestali, da lavorazio ni con trattamenti fisici o termici; d) il rifiuto deve derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti; e) e f) i rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche; h) il rifiuto non deve provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici. i) e j) il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.); k) l'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508; l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno - cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade; m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di deputazione delle industrie alimentari. n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2. 16.1.3. Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica. Il processo deve essere condotto in modo da assicurare: - il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza; -il controllo della temperatura di processo; - un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa. La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio - ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C. La fase di stoccaggio delle nutrici e la fase di bio - ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento: tali disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti che trattano unicamente le tipologie di cui alle lettere b), c) h) e l) del punto 16.1; tali impianti devono comunque assicurare il contenimento di polveri durante l'eventuale fase di triturazione. Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio - ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti.
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